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I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilitàcivile verso terzi prevista dell’art. 2054 del C.C.

 

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La polizza (dal latino pollicitatio, promessa) è il nome con cui si designa il contratto di assicurazione, mediante il quale, l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto dal sinistro,
ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. (così, letteralmente, l'articolo 1882 del Codice civile).

Già nella stringata definizione della legge, è adombrata la pluralità dei tipi di contratto assicurativo (polizze) stipulabili, che possono essere innanzitutto classificate per rami nel concetto codicistico (rispettivamente: ramo danni nella prima parte della definizione codicistica, ove si allude all'indennizzo spettante all'assicurato per ristorarlo dal "danno", e ramo vita nella seconda parte, che si riferisce alla percezione di un "capitale" o di una "rendita" al verificarsi di un fatto della vita, tipicamente la morte o la sopravvivenza ad una prestabilita data; va segnalato che nell'uso industriale-commerciale l'accezione del termine "ramo" è molto più restrittiva, talché -- ad esempio -- si parla di ramo incendio, ramo infortuni, ramo responsabilità prodotti, ecc. che pure sarebbero tutte sottospecie del genere "ramo danni" ).

Nell'ambito delle garanzie del ramo danni (in senso codicistico), è fondamentale la distinzione tra:

garanzie di rischio diretto (dette anche garanzie di sostanza), in cui assicuro direttamente un "bene" contro un certo evento, al cui verificarsi ho diritto all'indennizzo, indipendentemente da ogni altra considerazione;
garanzie di responsabilità civile, in cui l'assicuratore si obbliga a tenermi indenne da quanto dovessi essere costretto a risarcire a "terzi" in conseguenza di un atto illecito colposo da me compiuto nell'esercizio di una specifica attività dichiarata in polizza (questo tenere indenne è anche -- nel gergo un po' antiquato degli addetti ai lavori -- sovente chiamato manleva).

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